Piano
di sviluppo rurale 2000 - 2006
Disposizioni
attuative
Misura
n (1.14)
Servizi
essenziali per l'economia e la popolazione rurale
La
finalità che si intende conseguire è l’attivazione di una serie di servizi
essenziali di assistenza tecnica e di informazione che possano meglio orientare
le scelte imprenditoriali.
Gli
obiettivi principali sono:
·
favorire
l'introduzione e la diffusione di pratiche agronomiche a minor impatto
ambientale che possano rappresentare non solo un ampliamento degli sbocchi di
mercato per le produzioni, visto il sempre crescente favore dei consumatori per
i prodotti tipici dell'agricoltura biologica, ma che permettano anche la tutela,
la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio;
·
favorire
l'introduzione e la diffusione di metodi di allevamento che, migliorando
l'igiene ed il benessere degli animali, consentano un ritorno economico per
l'imprenditore ed una maggior garanzia per il consumatore;
·
migliorare
la competitività e l'efficienza aziendale per raggiungere livelli di reddito
adeguati e un'appropriata crescita professionale, in sintonia con le nuove linee
di indirizzo della politica comunitaria;
·
incentivare
la valorizzazione delle produzioni ottenute con processi produttivi più
rispettosi dell'ambiente;
·
favorire
il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli
nonché il collegamento e l'integrazione fra le varie fasi delle filiere
produttive;
· agevolare i processi di riorganizzazione aziendale orientati alla diversificazione produttiva e alle produzioni 'no food' (soprattutto in relazione alla produzione di energie alternative).
Possono
presentare domanda di contributo i soggetti di seguito indicati, con le
limitazioni a fianco di ciascuno specificate:
a)
Gli Enti pubblici che per statuto perseguono scopi di sviluppo agricolo e
forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;
b)
Gli istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati,
limitatamente agli interventi di cui al punto 5.3;
c)
Le associazioni produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa,
le cooperative agricole e loro consorzi, limitatamente agli di cui ai punti 5.1
e 5.3;
d)
Le organizzazioni professionali e associative agricole, gli enti ed
organismi privati riconosciuti idonei a svolgere azioni di sviluppo agricolo e
forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;
e)
Le imprese, titolari di partita IVA, iscritte presso le CCIAA al registro
delle imprese (sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori
diretti) e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell’albo
prefettizio, limitatamente agli interventi di cui al punto 5.2, esclusivamente
di livello provinciale.
Destinatari
finali dei servizi previsti dalla presente Misura devono essere in ogni caso le
imprese agricole e le persone fisiche che operano in agricoltura.
Per
i soggetti di cui al precedente punto 3, lettera d) l’idoneità a svolgere i
servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale previsti dalla
Misura è valutata in fase di istruttoria delle domande, verificando il possesso
dei seguenti requisiti:
·
non
avere scopi di lucro;
·
avere
tra gli scopi statutari la gestione di attività di assistenza tecnico-economica
e/o di informazione;
·
tenere
una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.p.r. 600/73 e
successive modifiche ed integrazioni) ed un bilancio annuale.
Ulteriori
requisiti per i soggetti di cui alla lettera d), richiesti anche per i soggetti
di cui alle lettere a), b), c) sono:
·
avere
strutture, attrezzature e personale idoneo per lo svolgimento delle attività;
·
possedere
adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.
Quando
i servizi sono offerti da soggetti costituiti in forme associative, deve essere
garantito libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.
5.1
Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica
Gli
interventi di assistenza tecnico-economica di base e specializzata sono
finalizzati a fornire alle imprese agricole, singole ed associate, supporto ed
orientamento per le scelte imprenditoriali, riferite agli aspetti tecnici,
gestionali ed economici.
Le
attività vengono attuate tramite consulenze non routinarie per:
·
gli
aspetti gestionali, finanziari e socio-economici;
·
gli
aspetti tecnico-produttivi (varietali, agronomici, fitosanitari, zootecnici,
ecc.);
·
gli
aspetti relativi al mercato;
·
il
riorientamento delle produzioni;
·
la
trasformazione dei prodotti;
·
l’applicazione
di nuove normative;
·
l’orientamento
della gestione aziendale alla compatibilità ambientale;
·
altre
problematiche contingenti di interesse regionale.
Per
l’elaborazione di nuovi modelli di intervento di assistenza tecnica e per il
trasferimento di innovazioni tecnico-produttive possono essere realizzati
progetti pilota e dimostrativi.
Si
occupa di tutti gli aspetti inerenti la gestione e la pianificazione
dell’azienda nel suo complesso, con l’obiettivo di favorire i processi di
adeguamento e sviluppo dell’impresa, di migliorare e qualificare la produzione
e di orientare ad un impatto ambientale sostenibile.
E’
indirizzata in particolare verso aziende caratterizzate da una gestione
tradizionale, poco inclini sia all’introduzione di nuove tecnologie che alla
specializzazione a livello produttivo, site soprattutto nelle zone marginali e
di montagna, che abbisognano di servizi essenziali finalizzati ad un
miglioramento della gestione dell’impresa.
Le
tipologie di assistenza tecnica di base, non routinarie, riguardano:
·
l’assistenza
economico-finanziaria finalizzata all’analisi dei principali indici finanziari
e alla pianificazione aziendale
(la consulenza per adempimenti tributari e previdenziali e altre attività
routinarie, non rientrano tra le attività ammissibili);
·
l’assistenza
agro-ambientale, per favorire il mantenimento o il ripristino di una attività
produttiva che sia anche rispettosa dell’ambiente;
·
l’assistenza
tecnico-gestionale, al fine di supportare le imprese nelle scelte d’indirizzo
(produttive, di trasformazione, di commercializzazione, di diversificazione
delle attività, ecc.) e/o per consentire un’adeguata applicazione delle
normative, in particolare per le aziende che intendono aderire alle altre Misure
del Piano di Sviluppo Rurale.
L’assistenza
tecnica di base dovrebbe evolvere verso un livello di tipo specialistico.
5.1.2
L’assistenza
tecnica specializzata
E’
indirizzata alla diffusione di tecniche di produzione finalizzate al
miglioramento e alla specializzazione dei prodotti agricoli, all’introduzione
e alla gestione di innovazioni tecnologiche e di sistemi di autocontrollo e alla
diminuzione dell’impatto ambientale derivante da metodi di produzione
fortemente specializzati. Affronta in genere problematiche di tipo settoriale od
è rivolta a specifiche filiere e, prioritariamente, si avvale di adeguate
strutture tecniche di supporto.
In attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale dovranno essere gradualmente avviati (su esempio del Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti - SATA) modelli di intervento (per filiera produttiva o per problematica) ai quali i singoli progetti devono conformarsi. Caratteristiche fondamentali di tali modelli sono:
·
la
concertazione con gli organismi associativi, rappresentativi del comparto, nonché
con le organizzazioni dei consumatori;
·
un
coordinamento che garantisca un’omogenea impostazione sul territorio ed il
necessario raccordo con le attività di ricerca e sperimentazione e di
formazione e aggiornamento dei tecnici svolte a livello regionale;
·
l’organizzazione
di un flusso di informazioni indispensabili per programmare, monitorare e
valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi;
·
la
compartecipazione finanziaria delle aziende che usufruiscono dei servizi.
5.1.3
I servizi di supporto
Sono
finalizzati alla produzione di strumenti organizzativi e operativi, nonché alla
produzione, raccolta e diffusione di dati conoscitivi necessari a supportare le
attività di assistenza tecnica e a valutarne l’efficacia. Nell’ambito dei
servizi di supporto possono essere realizzati anche progetti pilota e
dimostrativi.
Sono
realizzati prevalentemente a livello pubblico, con il coordinamento della
Regione o di enti dipendenti e collegati e con organizzazioni territoriali
provinciali.
Esempi
già operativi di tali servizi sono:
·
servizio
agrometeorologico;
·
servizio suolo;
·
servizio controllo
efficienza delle macchine irroratrici;
·
servizio
dimostrazione e collaudo in azienda dei risultati della sperimentazione (on farm).
5.2
Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica
L’acquisizione
di servizi di assistenza tecnico-economica è finalizzata a supportare le
aziende nelle scelte imprenditoriali e nell’introduzione delle innovazioni
tecnologiche.
Le
consulenze non routinarie, fornite da liberi professionisti o da società di
servizi, sono ad esempio finalizzate a:
·
fornire un supporto
per la progettazione aziendale o interaziendale;
·
introdurre sistemi di
qualità aziendale secondo i criteri delle norme ISO 9000;
·
introdurre sistemi di
certificazione ambientale secondo i criteri delle norme ISO 14000 e del
Regolamento EMAS;
·
predisporre progetti
di adeguamento alle norme di tutela ambientale, quali quelli previsti in
attuazione del decreto legislativo 152/99;
·
predisporre studi di
fattibilità tecnico-economica per l’introduzione di innovazioni tecnologiche,
per la diversificazione produttiva o per il riorientamento della produzione;
·
predisporre progetti
di informatizzazione aziendale.
Sono
in ogni caso escluse le consulenze relative alla gestione corrente
dell’azienda quali quelle su problematiche fiscali e contributive, quelle
finalizzate alla redazione di progetti e/o programmi di investimento, ecc.
5.3
Informazione
Gli
interventi di informazione devono essere finalizzati alla raccolta,
all’elaborazione, alla diffusione e al trasferimento di dati e notizie di
carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e normativo, tramite
idonei strumenti quali stampa, radio, televisione, strumenti informatici e
telematica, nonché tramite l’organizzazione di convegni, seminari, incontri
informativi, stages, visite tecniche, ecc.
6.
LIMITI E DIVIETI
Gli
interventi dovranno essere coerenti con altri analoghi disciplinati da normative
comunitarie, nazionali o regionali.
Gli
aiuti previsti dalla presente Misura non sono cumulabili con altri di diversa
origine per gli stessi interventi.
Non
viene concesso alcun sostegno agli interventi che rientrano nel campo di
applicazione di regimi di sostegno nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di
Mercato (OCM).
Non
sono quindi finanziabili gli interventi di cui al precedente punto 5.1, che
rientrano nei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ai sensi
del Reg.
CE 2200/96, relativo all’Organizzazione Comune dei Mercati nel settore degli
ortofrutticoli.
Non sono
inoltre ammessi a finanziamento:
·
interventi di cui ai
punti 5.1 e 5.3 che rientrano nel campo di applicazione della Misura i (2.9) –
Azione F, attuati dai Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;
·
azioni di assistenza
tecnica al Piano di Sviluppo Rurale e alle Misure del Piano;
·
azioni di
pubblicizzazione del Piano svolte dalla pubblica amministrazione;
·
attività di ricerca;
·
iniziative di
promozione di prodotti agricoli.
In
considerazione del fatto che in Regione Lombardia è operativo uno specifico
Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti -SATA- che prevede modalità
organizzative proprie, ove si ritengano indispensabili altri interventi in
ambito zootecnico, si dovranno prevedere opportune modalità di raccordo ed
integrazione con quanto previsto dal SATA.
Gli
interventi di acquisizione di consulenze per l’introduzione di sistemi di
qualità aziendali sono ammissibili solo per le aziende che non rientrano nella
sfera di intervento della Misura m (1.13) del Piano di Sviluppo Rurale. Non sono
ammissibili a contributo i progetti presentati da imprese agricole il cui
fatturato di prodotti di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e dell’agricoltura
biologica) è superiore al 60% del totale.
L’importo
globale degli aiuti concessi all’azienda sotto forma di servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale, di interventi di formazione, di cui alla
Misura c (1.3) e di servizi di sostituzione, di cui alla Misura l (1.12) non può
superare complessivamente i 100.000 Euro per azienda, nell’arco di 3 anni.
8.
INTERVENTI ATTUATI DALLA REGIONE E DALLE PROVINCE
Gli
interventi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.3 possono essere attuati anche
dalla Regione e dalle Province, nell’ambito delle rispettive competenze
individuate dalla l.r. 4 luglio 1998 n. 11 “Riordino delle competenze
regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura” e successive
modifiche ed integrazioni, in forma diretta (anche tramite gli enti dipendenti e
collegati) e/o con la partecipazione di altri soggetti, nel rispetto della
normativa vigente in materia contrattuale.
La
formalizzazione dei programmi d’attività avviene a cadenza annuale con la
compilazione del modello unico integrato con le modalità fissate dala Regione.
Alla domanda devono essere allegati i singoli programmi delle iniziative ed i
preventivi di spesa.
L’istruttoria
è a carico delle singole Amministrazioni che provvedono ad affidarne le varie
fasi a funzionari diversi.
Per
l’attuazione delle iniziative sono ammesse, al 100%, le seguenti spese:
·
compensi
per personale tecnico e di coordinamento (non dipendente dalla Giunta Regionale
e dalle Province);
·
pubblicazione
e diffusione di materiale divulgativo ed informativo;
·
organizzazione
di convegni, seminari, incontri informativi, stages e visite tecniche;
·
spese
organizzative strettamente collegate all’attuazione delle iniziative.
I
programmi di attività da concludere entro l’anno 2000 devono essere
formalizzati entro il 30 ottobre 2000.
Entro
il 15 dicembre 2000 per l’attività relativa all’anno 2001, ed entro il 30
novembre per gli anni successivi, le Province formalizzano e trasmettono alla
Regione i programmi di attività che intendono svolgere direttamente, al fine di
concertare l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale.
Entro le stesse date la Regione predispone e formalizza i programmi di attività
che intende svolgere direttamente.
Entro
il 15 dicembre di ogni anno (20 dicembre per i progetti relativi all’anno
2001) la Regione comunica alle Province l’elenco dei programmi finanziabili
con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale.
Nel
caso in cui i programmi d’attività siano finanziati con l’utilizzo delle
risorse del Piano di Sviluppo Rurale, si prevedono le seguenti procedure:
Anticipazione
Un
anticipazione del 50% dell’importo di spesa previsto è liquidabile, previa
adozione degli atti formali che approvano i programmi di attività ed
individuano gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’attività
stessa.
Entro
il 31 marzo 2001, per i programmi di attività da svolgere nel corso del 2001,
ed entro il 28 febbraio di ogni anno, per le annualità successive, le Province
trasmettono alla Regione gli elenchi per la liquidazione delle anticipazioni con
le risorse finanziarie previste dal Piano di Sviluppo Rurale.
Saldo
Il
saldo dell’importo viene liquidato ad avvenuto accertamento finale positivo
dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni
tecnico-economiche (verifica degli atti amministrativi di impegno e liquidazione
delle spese).
Entro
il 30 giugno e il 15 settembre di ogni anno, le Province trasmettono alla
Regione gli elenchi per le liquidazioni dei saldi con
le risorse finanziarie previste dal Piano di Sviluppo Rurale.
9.
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA REGIONALI E PROVINCIALI A
DOMANDA
9.1
Tipologie di intervento e condizioni di ammissibilità
9.1.1
Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica
Sono
ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui
ai precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2, di carattere territoriale regionale (o
interprovinciale) e provinciale.
I
contenuti dei progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale
riguardano in particolare:
·
azioni
di coordinamento degli interventi di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2, ed in
particolare dei progetti finanziati a livello provinciale. Il tecnico
coordinatore svolge le seguenti attività:
-
coordina
un minimo di 3 tecnici;
-
assicura
il supporto tecnico, gestionale e progettuale;
-
favorisce
lo scambio di informazioni, per armonizzare gli interventi dei tecnici, sia nel
contenuto che nei metodi;
-
garantisce
il flusso delle informazioni fra i tecnici e i referenti regionali e
provinciali;
-
cura le
attività complementari di informazione;
·
esperienze
pilota di assistenza tecnico-economica caratterizzate da contenuti innovativi
e/o metodologie organizzative avanzate, finalizzate a mettere a punto modelli di
intervento da applicare a livello provinciale.
I
progetti hanno durata annuale o pluriennale:
·
annuale,
quando hanno durata pari a dodici mesi (1 gennaio – 31 dicembre);
·
pluriennale,
quando hanno una durata compresa tra 12 e 36 mesi; in tal caso i contributi sono
concessi nei diversi esercizi finanziari, con riferimento alle diverse annualità
di progetto.
I
progetti di assistenza tecnico-economica possono prevedere azioni complementari
di informazione strettamente connesse alle finalità del progetto.
I
progetti devono prevedere un numero minimo di aziende iscritte al Registro delle
imprese, pari a:
·
40
in pianura;
·
20
in aree svantaggiate (così come definite ai sensi dell’art.18 Reg. CEE
1257/99);
·
20
nelle aree protette definite ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983,
n.86, nonché nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;
·
20
per i progetti comprendenti aziende biologiche o in conversione (ai sensi del
Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo
del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.
Tali
limiti sono modificabili in sede di istruttoria in presenza di peculiari
caratteristiche del progetto (es. nell’ambito di modelli di intervento che
prevedono vincoli diversi) e non si applicano per i progetti di coordinamento e
pilota.
L’accesso
ai servizi deve essere ampliato il più possibile, per cui è opportuno un
periodico ricambio delle aziende assistite. La valutazione di tale ricambio deve
essere effettuata in fase istruttoria, in relazione agli obiettivi del progetto
e alla sua durata.
Le aziende
non possono aderire contemporaneamente a più programmi similari.
I
tecnici impiegati per lo svolgimento delle attività devono possedere un
adeguato titolo di studio (laurea o diploma attinente alla professionalità
prevista).
I
tecnici devono operare a tempo pieno e per tutta la durata del progetto. In casi
eccezionali e motivati e per la realizzazione di progetti che richiedono il
concorso di più professionalità,
è possibile l'utilizzo di tecnici a tempo parziale e/o per limitati periodi di
tempo.
In
caso di sospensione o cessazione dell'attività del tecnico sono possibili
sostituzioni, limitatamente al periodo residuo del progetto, con un tecnico
supplente che abbia gli stessi requisiti del tecnico sostituito.
9.1.2
Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica
Sono
ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui
al precedente punto 5.2, di carattere territoriale provinciale.
La
durata dei progetti non può superare i 24 mesi.
I
liberi professionisti e le società di consulenza utilizzate devono possedere
comprovate professionalità nel settore di intervento.
9.2
Priorità
In
fase di istruttoria, ai progetti ritenuti ammissibili a finanziamento viene
attribuito un punteggio che determina l’ordine di inserimento, ai fini della
concessione dei contributi.
Per
i progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale sono
attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI |
PUNTI |
Progetti
conformi ai modelli di intervento definiti |
+
5 |
Progetti
che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti
(oltre a quella obbligatoria per le analisi) |
+
5 |
Progetti
pilota |
+
4 |
Progetti
di coordinamento |
+
3 |
Progetti
finalizzati all’utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto
impatto ambientale |
+
2 |
Progetti
caratterizzati da elevato contenuto innovativo |
+
2 |
Progetti
che intervengono su settori o problematiche emergenti |
+
1 |
Progetti
inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti
previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a
particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a
migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele) |
-
0,5 |
Per
i progetti di carattere territoriale provinciale sono attribuiti i seguenti
punteggi:
CRITERI |
PUNTI |
Progetti
di offerta di servizi conformi ai modelli di intervento definiti |
+
5 |
Progetti
di offerta di servizi che prevedono una compartecipazione finanziaria
delle aziende aderenti (oltre a quella obbligatoria per le analisi) |
+
5 |
Progetti
coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione
provinciale |
+
5 |
Progetti
finalizzati all’utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto
impatto ambientale |
+
2 |
Progetti
caratterizzati da elevato contenuto innovativo |
+
2 |
Progetti
che intervengono su settori o problematiche emergenti |
+
1 |
Progetti
di acquisizione di servizi finalizzati all’introduzione di sistemi di
qualita’ aziendale e certificazione ambientale |
+
1 |
Progetti
inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti
previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a
particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a
migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele) |
-
0,5 |
9.3
Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese
9.3.1
Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica
L’ammontare
dell’aiuto per voci di spesa è il seguente:
a)
tecnico a tempo pieno (stipendio lordo e rimborso spese di viaggio): 75%,
per una spesa massima ammissibile di Euro 30.000;
b)
spese operative: spesa massima ammissibile Euro 3.500 per tecnico a tempo
pieno, ripartibile nelle seguenti voci di spesa:
·
acquisto
attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso strettamente collegato
all’attuazione delle iniziative: 40%;
·
spese
per analisi non routinarie: 50%;
c)
spese per azioni complementari di informazione strettamente connesse alle
finalità del progetto, per una spesa massima ammissibile di:
·
Euro
5.000 per tecnico a tempo pieno, per i progetti di coordinamento e per i
progetti pilota;
·
Euro
2.000 per tecnico a tempo pieno, per le altre tipologie di intervento;
per
voci di spesa e tasso di contribuzione, si veda il successivo punto 10.3,
lettere b), c) e d);
d)
IRAP e IRPEG dovute per le attività relative al progetto: 75%;
e)
spese generali: 75%, per
spese amministrative rendicontabili e riconducibili all’attuazione dei
progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo
delle spese ammesse a rendicontazione; quest’ultima percentuale è elevata al
10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata.
La
percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle
lettere a) e d) per le azioni:
·
attuate
totalmente in aree svantaggiate;
·
che
comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del
Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo
del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.
Le
spese di viaggio con l’utilizzo
di mezzo proprio, sono
ammissibili sulle seguenti voci e modalità:
·
i
pedaggi autostradali, dietro presentazione dei documenti giustificativi in
originale;
·
un’indennità
chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione
Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento
all’entità in vigore al 1° gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere
allegata una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, contenente: data,
destinazione, chilometri percorsi, motivazione.
Le
spese operative e quelle per attività complementari devono essere strettamente
funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività prevista nel progetto.
Per
le attrezzature necessarie alla realizzazione del programma dovrà essere
indicato: la tipologia, a quali tecnici verranno assegnate, il loro utilizzo ed
il preventivo di costo.
Le
analisi devono essere eseguite presso laboratori che utilizzano le metodiche
previste dal d.m. 11 maggio 1992 n.79.
Non
sono riconosciute spese per analisi rese obbligatorie da vigenti normative e/o
rese necessarie dall’adesione alle Misure previste dal Reg. CEE 2078/92 e alle
Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale.
La
percentuale della spesa a carico del beneficiario è coperta preferibilmente da
quote di compartecipazione delle aziende aderenti al progetto. Per le spese di
analisi, la compartecipazione del 50% da parte dell'utenza è obbligatoria. Se
la quota di compartecipazione supera la percentuale prevista a carico del
beneficiario la parte eccedente sarà detratta dal contributo. Questa detrazione
non sarà attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese
effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa, per le voci di
spesa approvate a preventivo.
L’IVA
viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in
esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600 e abbiano sottoscritto l’apposita dichiarazione al momento della domanda.
IRAP,
IRPEG e contributi relativi agli oneri sociali per i tecnici vengono
riconosciuti a rendicontazione su dimostrazione dell’effettivo versamento,
agli organismi competenti, da parte del beneficiario.
Fermi restando i
vincoli sopra riportati e l’importo complessivo del contributo concesso, in
fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino al massimo del
20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori devono essere
preventivamente autorizzate.
9.3.2
Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica
L’ammontare
dell’aiuto è il seguente:
·
spese
sostenute per attività di consulenza: 50%, per una spesa massima ammissibile di
Euro 50.000, comprensivi di IVA.
9.4
Adempimenti a carico del beneficiario
9.4.1
Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica
Eventuali
varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste
ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera
accolta. Non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.
L'adesione
ai programmi di assistenza tecnica da parte delle aziende coinvolte è
volontaria e viene formalizzata mediante una scheda di adesione dell'utente in
cui devono essere precisati: i dati anagrafici dell'imprenditore, il tipo di
programma a cui aderisce, i servizi forniti e la quota di compartecipazione
finanziaria. Tali schede devono essere firmate dall'imprenditore e dal tecnico
responsabile del programma.
Il
beneficiario è tenuto a:
·
predisporre
ed aggiornare un archivio informatizzato con i dati identificativi delle aziende
coinvolte e la tipologia dei servizi erogati, al fine di costituire una banca
dati aziendale; i dati identificativi sono costituiti da: denominazione
dell’azienda come da iscrizione alla CCIAA, indirizzo, comune, Codice Univoco
Azienda Agricola (CUAA);
·
dimostrare
con idonea documentazione l’avvenuta compartecipazione finanziaria delle
aziende;
·
rendere
identificabili le eventuali attrezzature acquistate, al fine dei successivi
controlli.
Il tecnico
è tenuto a:
·
compilare un
"quaderno delle visite" dove è riportata accanto a ciascuna azienda
la data, l’attività svolta e la firma del tecnico e dell'imprenditore che
attesti l'avvenuta visita;
·
consegnare
alle aziende assistite gli elaborati previsti dal progetto;
·
redigere
e consegnare all'azienda alla fine del periodo di assistenza una relazione di
sintesi contenente i risultati delle elaborazioni prodotte e gli interventi
consigliati.
Il
coordinatore è tenuto a:
·
compilare
un registro delle riunioni periodiche e degli incontri di aggiornamento,
riportando: luogo, data, orario, attività svolta, nomi e firme dei tecnici
presenti;
·
comunicare
all’Amministrazione competente, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data,
orario e programma di incontri di aggiornamento, di altre iniziative di
informazione realizzate e di riunioni periodiche significative.
Nell’organizzazione
e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale
deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità
Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono
riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di
Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente
approvate dall’Amministrazione competente.
Qualora
i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse
previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura
“Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n (1.14) del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006”.
I materiali prodotti possono, a richiesta, essere utilizzati dalle competenti Amministrazioni.
Tutta
la documentazione indicata deve essere conservata presso la sede del
beneficiario per eventuali controlli. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati
e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni
realizzate.
9.4.2
Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica
Eventuali
varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste
ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera
accolta.
Non
sono concesse proroghe superiori a 60 giorni. I
beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla
valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.
10.
INTERVENTI DI INFORMAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI A DOMANDA
10.1
Tipologie di intervento e condizioni di ammissibilità
Sono
ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui
al punto 5.3.
Se
adeguatamente motivati, i progetti possono avere durata pluriennale (massimo 36
mesi); in tal caso i contributi sono concessi nei diversi esercizi finanziari,
con riferimento alle diverse annualità di progetto.
10.2
Priorità
In
fase istruttoria ai progetti ritenuti ammissibili a finanziamento viene
attribuito un punteggio che determina l’ordine di inserimento, ai fini della
concessione dei contributi.
Per
i progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale sono
attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI |
PUNTI |
Progetti
finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche
ambientali |
+
2 |
Progetti
che prevedono un coinvolgimento diretto della Direzione Generale
Agricoltura nella realizzazione |
+
2 |
Progetti
che utilizzano moderne tecnologie, quali l’informatica e la telematica
per l’acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle
informazioni |
+
1 |
Progetti
che intervengono su settori o problematiche emergenti |
+
1 |
Progetti
di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche
indirettamente, un elevato numero di aziende |
+
1 |
Progetti
inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti
previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a
particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a
migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele) |
-
0,5 |
Per
i progetti di carattere territoriale provinciale sono attribuiti i seguenti
punteggi:
CRITERI |
PUNTI |
Progetti
coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione
provinciale |
+
2 |
Progetti
finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche
ambientali |
+
2 |
Progetti
che prevedono un coinvolgimento diretto della Provincia competente nella
realizzazione |
+
2 |
Progetti
che utilizzano moderne tecnologie, quali l’informatica e la telematica
per l’acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle
informazioni |
+
1 |
Progetti
che intervengono su settori o problematiche emergenti |
+
1 |
Progetti
di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche
indirettamente, un elevato numero di aziende |
+
1 |
Progetti
inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti
previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a
particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a
migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione del miele) |
-
0,5 |
10.3
Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese
L’ammontare
dell’aiuto per voci di spesa è il seguente:
a)
acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso
strettamente collegato all’attuazione delle iniziative: 40% della spesa
ammissibile;
b)
predisposizione di materiale a stampa, audiovisivo e multimediale:
predisposizione dei testi (redazione, registrazione, traduzione, ecc.) e del
materiale iconografico, impostazione grafica, stampa e duplicazione, spedizione
del materiale, realizzazione pagine web, ecc.: 50% della spesa ammissibile;
c)
convegni, seminari e incontri informativi: spese per relatori, noleggio
attrezzature, affitto e allestimento sala: 75% della spesa ammissibile;
d) stages e visite tecniche: viaggi e trasporti, vitto: 75% della spesa ammissibile;
e) personale, IRAP, IRPEG e altre spese strettamente collegate all’attuazione delle iniziative: 75% delle spese ritenute ammissibili;
f)
spese generali: 75%, per
spese amministrative rendicontabili e riconducibili all’attuazione dei
progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo
delle spese ammesse a rendicontazione; quest’ultima percentuale è elevata al
10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata.
La
percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle
lettere a), c), d), e) ed f) per le azioni:
·
attuate
totalmente in aree svantaggiate;
·
che
comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del
Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni).
Per
quanto riguarda le spese di viaggio:
·
sono
ammissibili a presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto
aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta per gli spostamenti
in taxi, adeguati giustificativi per noleggio mezzi di trasporto dei
partecipanti);
·
nel caso
dell’utilizzo di mezzo proprio, è ammessa un’indennità chilometrica pari a
quelle stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del
prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all’entità in vigore al
1 gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione
sottoscritta dall’interessato, contenente: data, destinazione, chilometri
percorsi, motivazione.
Per
quanto riguarda le spese per vitto e alloggio:
·
trasferta
di durata compresa fra 8 e 12 ore: massimo Euro 20 per un pasto;
·
trasferta
di durata superiore a 12 ore: massimo Euro 40 per due pasti ed Euro 60 per
pernottamento;
·
le
spese devono essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture con le
generalità del contraente e del fruitore;
·
ricevute
fiscali o fatture collettive, devono indicare: le date, il numero dei
pasti/alloggi e i relativi costi; deve essere inoltre allegato un elenco dei
presenti, debitamente compilato con data, qualifica e firma degli interessati.
L’IVA
viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in
esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600 e abbiano sottoscritto l’apposita dichiarazione al momento della domanda.
IRAP, IRPEG e contributi relativi agli oneri sociali per il personale vengono riconosciuti a rendicontazione su dimostrazione dell’effettivo versamento, agli organismi competenti, da parte del beneficiario.
Fermi
restando i vincoli sopra riportati e l’importo complessivo del contributo
concesso, in fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino
al massimo del 20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori
devono essere preventivamente autorizzate.
La percentuale della
spesa a carico del beneficiario può essere coperta anche da quote di iscrizione
e contributi richiesti agli utenti per le attività e i servizi previsti nel
progetto, o da partecipazioni finanziarie di altri soggetti privati. Se tali
compartecipazioni superano la percentuale prevista a carico del beneficiario, la
parte eccedente viene detratta dal contributo. La detrazione non viene attuata
se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute,
superiori alla spesa massima ammessa per le voci di spesa approvate a
preventivo.
10.4
Adempimenti a carico del beneficiario
Eventuali
varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste
ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera
accolta.
Non
sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.
Il
beneficiario deve comunicare all’Amministrazione competente, con almeno 7
giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali
convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc..
In
relazione alle caratteristiche del progetto, può essere richesto l’obbligo di
compatibilità con il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione
Lombardia).
Nell’organizzazione
e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale
deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità
Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono
riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di
Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente
approvate dall’Amministrazione competente.
Qualora
i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse
previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura
“Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n (1.14) del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006”.
I materiali prodotti possono a richiesta essere utilizzati dalle competenti Amministrazioni.
I
beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla
valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.
11.1
Domande di contributo
Le
domande vengono presentate utilizzando il modello unico cui va allegata la
specifica modulistica per la misura, come predisposto dalla Regione, e devono
essere presentate:
·
alla
competente struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura - Piazza
IV Novembre, 5 – 20124 Milano, o presso le sedi degli STAP, per i progetti di
carattere territoriale regionale e interprovinciale;
·
alle
Province competenti, per i progetti di carattere territoriale provinciale.
Le
domande di contributo devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno,
per le iniziative da realizzare durante l’anno successivo (1° gennaio – 31
dicembre).
Per
le iniziative da realizzare entro l’anno 2000, le domande devono essere
presentate entro il 20 settembre 2000.
Per
le iniziative da realizzare nell’anno 2001 le domande devono essere presentate
entro il 15 ottobre 2000.
Nel
caso di interventi di “Acquisizione di servizi di assistenza
tecnico-economica”, le attività possono avere inizio anche prima del 1°
gennaio dell’anno successivo, purché comunque in data successiva alla
presentazione della domanda, e si concludono nei tempi previsti dal progetto.
Ai fini del
rispetto dei termini fa fede la data del timbro del protocollo della
Amministrazione che riceve la domanda.
11.1.1
Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica e Informazione
Alla
domanda devono essere allegati:
·
il
programma che il richiedente intende realizzare, indicando, per ogni progetto
operativo: obiettivi, attività prevista, tempi di attuazione, descrizione
dell’organizzazione e delle strutture utilizzate, eventuali collaborazioni
esterne, nominativi e qualifiche del tecnico responsabile del programma e dei
tecnici impiegati, preventivo di spesa analitico (in Lire o in Euro), sintesi
del preventivo e modalità di copertura della spesa a carico del richiedente
(come da modello messo a disposizione dalla Regione); per i progetti di
assistenza tecnica deve essere allegato l’elenco delle aziende aderenti
contenente i dati identificativi specificati al precedente punto 9.4.1;
·
la
documentazione necessaria per la valutazione dell’idoneità a svolgere attività
di assistenza tecnica ed informazione: copia conforme all’originale
dell’atto costitutivo e/o dello statuto, copia del bilancio dell’ultimo
esercizio, curriculum (esperienza almeno triennale nel campo di attività,
strutture, attrezzature e personale utilizzato).
Nel
programma di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che
permettono l’attribuzione del punteggio.
In
particolare, per i progetti di “Offerta di servizi di assistenza
tecnico-economica”, per l’attribuzione del punteggio relativo alla
compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti, alla domanda devono essere
allegati gli impegni sottoscritti dalle aziende.
Nel
caso di richiedenti costituiti in forme associative, nel programma deve essere
fornita un’indicazione delle procedure e modalità messe in atto per garantire
il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.
La
documentazione già in possesso dell’Amministrazione competente può essere
omessa, facendone comunque menzione, ed eventualmente può essere integrata con
opportuni aggiornamenti.
I
progetti pluriennali hanno inoltre le seguenti condizioni:
·
il
preventivo delle spese deve essere dettagliato per ciascuna delle annualità del
progetto;
·
per le
annualità successive alla prima, la prosecuzione del progetto è subordinata
alla verifica da parte dell’Amministrazione competente della corrispondenza
fra le attività previste, le attività svolte ed il raggiungimento degli
obiettivi intermedi indicati in preventivo; pertanto il beneficiario, entro il
31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare domanda di proseguimento per
l’anno successivo, allegando una relazione sullo stato di avanzamento relativo
al primo semestre dell’anno in corso; contestualmente il beneficiario può
richiedere eventuali variazioni o integrazioni al programma originario.
11.1.2
Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica
Alla
domanda devono essere allegati:
·
il
programma che il richiedente intende realizzare, indicando: obiettivi, attività
prevista, tempi di attuazione, preventivo di spesa analitico (in Lire o in
Euro);
·
curriculum
professionale dei liberi professionisti e delle società di consulenza.
Nel
programma di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che
permettano l’attribuzione del punteggio.
11.2
Istruttoria
L'istruttoria
è effettuata entro 75 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle
domande (30 giorni per i progetti inerenti gli anni 2000 e 2001).
La
richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di
istruttoria sopra indicati.
Delucidazioni
e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda (10
giorni per gli anni 2000 e 2001).
L’Amministrazione
competente comunica agli interessati l’esito dell’istruttoria, il relativo
verbale e le modalità di ricorso.
Indipendentemente
dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente e descritte al
punto 11.6, ai sensi della legge 241/90, il richiedente, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra, ha facoltà di presentare
all’Amministrazione competente memorie scritte al fine di un riesame della sua
posizione.
Se
le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti,
l’Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione
relativa al richiedente e ad esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla
data di ricevimento della memoria.
In
considerazione dei tempi estremamente ridotti previsti per le procedure relative
ai progetti presentati nell’anno 2000 (scadenze: 20 settembre e 15 ottobre),
tale possibilità è prevista solo a partire dall’anno 2001.
11.3
Approvazione dei progetti
Sulla
base dell’istruttoria, l’Amministrazione competente predispone il
provvedimento di approvazione dei progetti e ne da comunicazione agli
interessati.
A
partire dai progetti relativi all’anno 2001, le Province trasmettono alla
Regione i provvedimenti adottati al fine di concertare l’utilizzo delle
risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale.
Negli
elenchi (trasmessi su supporto cartaceo ed informatico, come da modello
predisposto dalla Regione) devono essere evidenziate le seguenti informazioni:
·
beneficiari
che hanno segnalato di voler richiedere l’anticipo;
·
progetti
pluriennali (con indicazione della rispettiva annualità);
·
data di
conclusione del progetto (data di conclusione dell’annualità e del progetto
complessivo, per i progetti pluriennali).
Le
scadenze per tale invio sono:
·
15
dicembre 2000, per i progetti relativi all’anno 2001;
·
30
novembre per gli anni successivi.
Entro
il 15 dicembre di ogni anno (20 dicembre per i progetti relativi all’anno
2001) la Regione comunica alle Province le domande finanziabili con le risorse
del Piano di Sviluppo Rurale.
Successivamente
a tale data l’Amministrazione competente potrà precisare
agli interessati le modalità per la
richiesta dell’anticipazione.
11.4
Rendicontazione
Entro
60 giorni dalla data di conclusione del progetto (salvo brevi proroghe
adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate) il beneficiario deve
presentare la seguente documentazione:
·
una
relazione tecnica in cui si descrivono le attività svolte, i risultati
conseguiti e gli obiettivi raggiunti; per i progetti di “Offerta di servizi di
assistenza tecnico-economica” la relazione deve contenere inoltre:
-
i nominativi dei tecnici coinvolti nel progetto;
-
l'elenco delle aziende effettivamente assistite, con il numero delle
visite effettuate e l'indicazione dei servizi forniti;
-
dati aziendali (strutturali, tecnici ed economici) utili alla valutazione
del raggiungimento degli obiettivi del progetto;
·
una
rendicontazione analitica delle spese sostenute (come
da modello messo a disposizione dalla Regione) ed
i relativi giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati, che
verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo attestante la
concessione del contributo; nella rendicontazione deve essere indicata
l’eventuale quota di compartecipazione a carico dei destinatari dei servizi,
descrivendone le modalità di attribuzione ai singoli destinatari e
l’eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti privati;
·
copia
di tutti i materiali prodotti;
·
un’autocertificazione
del rappresentante legale del soggetto beneficiario in cui si certifica che gli
oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente sono stati
regolarmente versati.
Per
i progetti relativi all’introduzione di sistemi di qualità aziendale e/o
certificazione ambientale, il beneficiario deve inoltre presentare il relativo
attestato di certificazione rilasciato da un organismo accreditato.
Per
i progetti di
“Offerta di servizi di assistenza
tecnico-economica” deve inoltre essere allegato l’archivio informatizzato
delle aziende di cui al punto 9.4.1.
Per
i progetti di “Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica” e di
“Informazione”, nel caso di beneficiari costituiti in forme associative,
nella relazione di cui sopra, deve essere fornita l’indicazione delle
procedure e delle modalità messe in atto per garantire il libero accesso a
tutti i soggetti interessati, anche se non soci.
L’Amministrazione
competente provvede all’istruttoria finale entro 60 giorni dal ricevimento
della rendicontazione. La richiesta di eventuale documentazione integrativa,
sospende i termini di istruttoria indicati. Delucidazioni
e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta.
11.5
Modalità di erogazione del contributo
Il
contributo viene erogato con le seguenti modalità:
Un
anticipazione del 50% del contributo concesso può essere liquidata su richiesta
del beneficiario da inoltrare all’Amministrazione competente entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento (28 febbraio per l’anno 2001).
Nel
caso di soggetti privati, l’anticipazione è erogata previo rilascio di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione
che liquida il contributo, di importo pari all’anticipazione, maggiorata degli
interessi di legge. La fideiussione deve avere validità fino all’erogazione
del saldo del contributo concesso ed è svincolata dopo l’autorizzazione
dell’Amministrazione che liquida il contributo.
Nel
caso i beneficiari siano Enti di diritto pubblico, l’anticipazione è erogata
previa presentazione di copia conforme degli atti adottati dai competenti
organi, che approvano i progetti e le conseguenti modalità attuative.
Per
i progetti relativi all’anno 2000 non è prevista l’erogazione
dell’anticipazione.
Entro
il 31 marzo 2001, per i progetti relativi all’anno 2001, ed entro il 28
febbraio di ogni anno, per le annualità successive, le Province trasmettono
alla Regione gli elenchi dei beneficiari per la liquidazione dell’anticipo
sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale.
Il
saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello
svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche.
Per
le liquidazioni dei saldi sulle risorse del Piano di sviluppo Rurale, le
Province trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari entro il 30 giugno
e il 15 settembre di ogni anno.
Per
i soggetti in esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 51 del d.p.r.
29/09/1973 n. 597, il contributo riconosciuto è soggetto a ritenuta d’acconto
del 4%, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29/09/1973 n.600, qualora sia
liquidato con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano
di Sviluppo Rurale.
L’eventuale
restituzione da parte del beneficiario del contributo riscosso verrà maggiorata
dei relativi interessi.
11.6
Ricorsi
Avverso
le comunicazioni degli esiti delle istruttorie sono esperibili alternativamente:
a)
ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione;
b)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
L’esame
del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione
dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della
Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.
La
presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del
ricorso giurisdizionale.
Avverso
gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
a)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico.