Piano
di Sviluppo Rurale 2000 – 2006
Disposizioni
attuative
Misura
a (1.1)
·
migliorare e riconvertire la produzione in funzione delle esigenze
del mercato;
·
migliorare la qualità della produzione, anche al fine
dell’adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
·
tutelare e migliorare l’ambiente naturale;
·
tutelare e migliorare le condizioni di igiene e il benessere degli
animali;
·
promuovere la diversificazione dell’attività in azienda;
·
realizzare risparmi di energia;
·
migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro;
·
introdurre innovazioni di prodotto e di processo;
·
incentivare l’introduzione di tecnologie a basso impatto
sull’impiego delle risorse energetiche e ambientali;
· incentivare produzioni non alimentari;
·
aumentare i posti di lavoro;
· assicurare le pari opportunità fra donne e uomini.
Le imprese agricole, singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio.
Gli aiuti vengono concessi per le tipologie di intervento e le spese dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali di seguito indicate:
·
opere di miglioramento fondiario: sistemazioni idraulico-agrarie,
drenaggi, opere di irrigazione, viabilità aziendali, spianamenti e simili di
natura straordinaria;
· opere edilizie: costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, acquisto di fabbricati rurali al servizio della azienda agricola(1);
· abitazione principale: costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, fino a una spesa ammissibile massima di Euro 75.000, a condizione che la spesa ammissibile massima per l’abitazione principale non superi il 50% dell’intero programma di investimento;
· impianto e/o ristrutturazione di colture arboree specializzate;
· investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali (almeno il 40% della materia prima lavorata deve essere di provenienza aziendale)
· investimenti materiali finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
· animali vivi riproduttori di alta genealogia (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici;
· investimenti per apparecchiature informatiche (hardware e software) e strumentazioni nuove;
· acquisto e/o realizzazione di mezzi mobili, di impianti semi mobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici; acquisto di nuove macchine e attrezzature (2) .
· spese generali, come onorari di liberi professionisti, fino a un massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento.
Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di:
· terreni;
· animali vivi, ad eccezione del primo acquisto di riproduttori iscritti ad un Libro genealogico o a un registro anagrafico;
· diritti di produzione;
· apparecchiature e strumentazioni informatiche usate;
· macchine di natura non agricola (furgoncini o altro) non iscrivibili all’UMA.
Sono
inoltre esclusi dal finanziamento:
· interventi per attività agrituristiche;
· opere di manutenzione ordinaria;
· investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola;
· interventi relativi all’acquacoltura.
Altri limiti e divieti specifici per settore sono indicati nel successivo punto 5.
3 ENTITÀ DEGLI AIUTI
3.1
Massimale di investimento globale sovvenzionabile
a)
Per le imprese agricole situate nelle zone svantaggiate, di cui
all’articolo 18 del Regolamento, che garantiscono il lavoro ad almeno 0,5 ULU
e a meno di 1 ULU, l’investimento annuo massimo ammissibile è pari a Euro
50.000 e minimo pari a Euro 20.000. Il
massimale per l’intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è
invece pari a Euro 350.000 per impresa.
b)
Negli altri casi, cioè per le imprese agricole singole che
garantiscono il lavoro ad almeno una ULU, l'investimento massimo ammissibile è
pari a Euro 150.000 per ULU, fino a un massimo di Euro 400.000 per singolo
programma d’investimento, elevabile a Euro 500.000 nel caso in cui
l’investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale.
Il
massimale ammissibile per l’intero periodo di applicazione del Piano di
sviluppo rurale è pari a 800.000 Euro per singola impresa e a 1.000.000 di Euro
nel caso in cui l’investimento riguardi anche la fase di
trasformazione del prodotto aziendale.
Per
le aziende associate e per le cooperative il massimale è pari a 1.500.000 Euro
per programma di investimento e per l’intero periodo di applicazione del Piano
di sviluppo rurale.
L’investimento
minimo ammissibile per programma d’investimento è pari a Euro 25.000.
Il
numero delle ULU è riferito a fine investimento.
Tali massimali potranno essere periodicamente adeguati, con provedimento della Giunta Regionale, al tasso di inflazione calcolato secondo gli indici ISTAT rispetto alla data del 01/01/2000.
3
- Entità del contributo in conto capitale
Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:
per opere (3) per dotazioni
- in pianura 35% 20%
- nelle zone obiettivo 2 (4) 40% 25%
- nelle zone a Parco ove vi sono vincoli ambientali o
paesaggistici che comportano maggiori oneri (5) 40% 25%
- nelle aziende biologiche ove l’investimento comporti
oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie 40% 25%
- nelle aree svantaggiate (ai sensi dell’articolo 18) (6) 45% 30%
1) Per le domande presentate da giovani imprenditori agricoli che, si sono insediati in agricoltura in qualità di titolari da meno di cinque anni e di età compresa tra 18 e 40 anni, il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:
per opere (3) per dotazioni
- in pianura 45% 30%
- nelle zone obiettivo 2 (4) 45% 35%
- nelle zone a parco ove vi sono vincoli ambientali
o paesaggistici che comportano maggiori oneri (5) 45% 35%
- nelle aziende biologiche ove l’investimento comporti
oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie 45% 35%
- nelle zone svantaggiate (ai sensi dell’articolo 18) (6) 55% 40%
4
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO
Il sostegno agli investimenti è concesso alle imprese agricole che, al momento in cui viene presa la decisione individuale di concessione del sostegno (il momento coincide con la data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento), garantiscono le seguenti condizioni:
4.1.
- Prerequisiti
A
- Redditività
A.1 L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone svantaggiate, di cui all’articolo 18 del Reg. 1257/99, e che garantisce il lavoro ad almeno 0,5 ULU (Unità Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno) e comunque < di 1 ULU, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto(7), per ULU aziendale almeno pari al 30% del reddito di riferimento extra-agricolo(8) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
Il reddito complessivo si determina sommando le voci sotto indicate ed escludendo eventuali poste straordinarie documentabili:
· imponibile fiscale calcolato ai fini IRAP (autocertificabile) (9);
· aiuti agroambientali e agroforestali, di cui al capo VI e VIII del Regolamento;
· integrazioni al reddito, compensazioni PAC, aiuti a carico del FEOGA Garanzia.
A.2 L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone svantaggiate, di cui all’articolo 18 del Reg. 1257/99, e che garantisce il lavoro ad almeno 1 ULU, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto (7), per ULU aziendale almeno pari al 40% del reddito di riferimento extra-agricolo (8) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
Il reddito complessivo si determina come indicato al punto A1.
A.3 L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone non svantaggiate e che garantisce il lavoro ad almeno 1 ULU, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto (7), per ULU aziendale almeno pari al 60% del reddito di riferimento extra-agricolo (8) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
Il reddito complessivo si determina come indicato al punto A1.
Per tutte le tipologie di redditività:
· Il reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali;
· Per il calcolo delle ULU aziendali ci si deve riferire alla tabella dei tempi di lavoro definiti nelle Tabelle I.N.P.S. provinciali;
· Per le cooperative, iscritte alla sezione III dell’Albo prefettizio che esercitano anche attività di trasformazione e commercializzazione, è fatto obbligo avere una contabilità analitica separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.
I giovani agricoltori, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/99, che presentano domanda per un programma di investimenti aziendali, possono raggiungere tale requisito entro 3 anni a decorrere dall’insediamento.
B
- Capacità professionale dell’imprenditore
L’impresa agricola che effettua l’investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.
Tale capacità è presunta per i soggetti che:
- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
oppure:
- siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.
I giovani agricoltori, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/99, che presentano domanda per un programma di investimenti aziendali, possono raggiungere tale requisito entro 3 anni a decorrere dall’insediamento.
C
- Rispetto delle normative in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
L’impresa agricola deve rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (allegato n. 4 della presente circolare).
La verifica del rispetto di queste normative spetta di norma all’A.S.L. Il beneficiario produrrà autocertificazione e la Provincia ne chiederà conferma all’A.S.L. per quanto di competenza o ad altro Ente competente (es: ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) o accerterà in proprio.
I giovani agricoltori, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/99, che presentano domanda per un programma di investimenti aziendali, possono raggiungere tale requisito entro 3 anni a decorrere dall’insediamento.
4.2
- Beneficiari in età di pensione
Il rappresentante legale dell’impresa, alla data di presentazione della domanda, non deve essere beneficiario di una pensione di anzianità o avere età superiore a 65 anni.
E’ ammessa una deroga nel caso in cui nell’impresa agricola sia presente un coadiuvante di età inferiore a 55 anni che, alla data di presentazione della prima richiesta di liquidazione, sia subentrato alla conduzione dell’azienda in qualità di rappresentante legale. Tale volontà deve essere dichiarata in domanda da parte del legale rappresentante ultra sessantacinquenne o pensionato.
5
- LIMITI, DIVIETI, AMMISSIBILITÀ
L’intervento
è ammesso solamente per prodotti di cui all’Allegato I del Trattato
dell’Unione Europea.
Non
è permesso alcun aumento di capacità produttiva nei settori: carne bovina,
suina e avicola; lattiero-caseario;
vitivinicolo; ortofrutta; cereali; olio d’oliva; uova; alimentazione del
bestiame. I settori che non beneficiano delle OCM e i prodotti biologici
non hanno limitazioni all’aumento della capacità produttiva.
5.1.
Comparto carne bovina
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento
della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento
del numero dei posti in stalla).
5.2
- Comparto carne suina
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento
della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti
in porcilaia).
5.3
- Comparto carne avicola
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’incremento
dei livelli di biosicurezza e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di lavoro.
Investimenti
ammissibili a determinate condizioni:
Per gli allevamenti di polli, anatre, tacchini, oche e faraone, sono ammissibili gli investimenti purché non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti).
5.4
- Comparto carne ovicaprina
Sono
ammissibili tutti gli investimenti.
Nel
comparto bovino, sono ammissibili investimenti finalizzati alla tutela
dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio
energetico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro e
all’adeguamento degli impianti alle norme sanitarie. Sono inoltre ammissibili
gli investimenti che non comportano aumento della capacità produttiva (non deve
aumentare il numero dei posti in stalla), con deroga per gli investimenti che
comportano un aumento della produzione con il possesso della quota. Il rispetto
della quota latte deve essere verificato al momento dell’erogazione di
contributi (anticipo con presentazione di fideiussione, liquidazione stato
d’avanzamento, liquidazione finale).
Nel comparto bufalino e ovicaprino, sono ammissibili tutti gli investimenti.
5.6
- Comparto equino
Sono ammissibili gli investimenti che riguardano l’allevamento degli equini per la produzione di carne.
Sono altresì ammissibili gli investimenti riguardanti equini da vita, limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età.
5.7
- Comparto vitivinicolo
Sono ammissibili gli investimenti per la fase di trasformazione e vendita solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate, a condizione che costituiscano almeno l'85% del prodotto finale.
Il contributo viene concesso pro-quota.
5.7
-
Comparto ortofrutta
Sono ammissibili gli investimenti
finalizzati al miglioramento della qualità, al miglioramento tecnologico, alla
riduzione dei costi di produzione, alla protezione dell’ambiente, al risparmio
energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro
e gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di
prodotti freschi tipici certificati dop e igp.
Sono esclusi gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/1996, ad eccezione di programmi di investimento la cui spesa ammissibile sia superiore a 120.000 Euro.
5.9
- Comparto cereali
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
riconversione varietale, compresa quella biologica, alla protezione
dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio
energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché
non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.
5.10
- Comparto olio di oliva
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
riconversione varietale, alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei
costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di lavoro.
Investimenti
non ammissibili:
Non sono ammessi nuovi impianti.
5.11
- Comparto uova
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’adeguamento
delle misure di biosicurezza aziendale e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di lavoro, purché non aumenti la capacità produttiva aziendale
preesistente.
5.12
- Comparto florovivaismo
Sono ammissibili gli investimenti con l’esclusione dei locali, delle strutture e delle attrezzature destinati alla vendita al pubblico, quali garden center e similari.
La
misura è applicabile in tutto il territorio regionale.
7
GRADUATORIA
Le competenti strutture organizzative di ogni provincia esaminano il programma di investimento attribuendo il punteggio per ogni priorità e contenuto dei progetti presentati, come indicato ai punti 7.1, 7.2, 7.3. Ad istruttoria conclusa il Dirigente competente assume con proprio provvedimento il risultato delle istruttorie. Nel caso vi siano potenziali beneficiari con lo stesso punteggio l’elenco degli investimenti ammissibili viene predisposto con riferimento all’età del rappresentante legale dell’impresa, dando priorità ai più giovani.
7.1
Priorità (massimo 25 punti)
a) Imprese agricole condotte da giovani agricoltori – punti 7;
b) Imprese agricole ricadenti in zone svantaggiate – punti 6;
c) Imprese agricole ricadenti in zone rurali – obiettivo 2 – punti 3;
d) Imprese agricole ricadenti in zone Parco – punti 3;
e) Imprese agricole con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato nello interesse generale o pubblico a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche – punti 4;
f) Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, così come definito dalla L.R.7/2000 (10)– punti 2 .
7.2
Giudizio sul progetto (massimo 18 punti)
a)
Miglioramento della gestione economica dell’azienda
a1 riconversione e miglioramento della produzione in funzione delle esigenze di mercato – punti 1;
a2 adeguamento alle norme di qualità comunitarie – punti 1
a3 promozione della diversificazione dell’attività in azienda – punti 1;
a4 incentivazione delle produzioni non alimentari – punti 1,
a5 introduzione della certificazione di qualità – punti 1.
a6
produzione di prodotti biologici, DOP o IGP – punti 1.
b)
Tutela ambientale e risparmio energetico
b1 adesione alle misure/regolamenti comunitari agroambientali e/o imboschimento superfici agricole – punti 1;
b2 tutela e miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali – punti 1;
b3 realizzazioni di risparmi di energia – punti 1;
b4
incentivazione della produzione di tecnologie a basso impatto sull’impiego
delle risorse energetiche e ambientali (ad esempio biomasse) – punti 1.
c)
Sviluppo delle condizioni sociali e lavorative
c1 miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro – punti 1;
c2 formazione di nuovi posti di lavoro – punti 1;
c3 incremento delle pari opportunità fra donne e uomini (11) – punti 1.
d)
cantierabilità dei progetti
d1 cantierabilità dei progetti – punti 5.
7.3
Intersettorialità degli obiettivi (massimo 2 punti)
Qualora il programma d’investimenti aziendali realizzi più di un obiettivo, nell’ambito del precedente punto “giudizio sul progetto”, riceverà un punteggio aggiuntivo come di seguito specificato:
- il programma realizza almeno due degli obiettivi “Miglioramento della gestione economica dell’azienda”, “Tutela ambientale e risparmio energetico”, “Sviluppo delle condizioni sociali e lavorative”, – punti aggiuntivi = 1;
-
il programma realizza tre obiettivi “Miglioramento della
gestione economica dell’azienda”, “Tutela ambientale e risparmio
energetico”, “Sviluppo delle condizioni sociali e lavorative”, – punti
aggiuntivi = 2;
8
STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
8.1
Presentazione delle domande
Le domande di contributo per i programmi di investimento, redatte sul modello unico di adesione al Piano di sviluppo rurale, sono presentate alle Amministrazioni provinciali competenti in base alla localizzazione delle unità produttive ove si effettua l’investimento utilizzando l’apposito modulo, cartaceo ed informatico, a partire dal 1° settembre 2000 e fino al 30 ottobre 2004.
In caso di richiesta presentata da aziende agricole con P. Iva intestata a più persone, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.
Tutta la documentazione presentata viene registrata all’anagrafe regionale delle imprese.
8.2
Documentazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la sospensione dell’istruttoria, la seguente documentazione:
- Programma degli investimenti con situazione iniziale iniziale, gli investimenti previsti, i tempi di realizzazione, l’indicazione del raggiungimento di almeno uno degli obiettivi obbligatori tra quelli indicati in premessa;
- Piano di utilizzazione agronomica P.U.A./P.U.A.S. (solo se non ancora presentato alla Provincia), per le aziende che allevano bestiame;
- Indicazione dei dati catastali (Comune, foglio, particella ecc. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 503/99) relativi ai mappali su cui si intende eseguire le opere;
- Autocertificazioni (redatte secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”).
8.3
Istruttoria
delle domande
La Provincia entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della domanda accerta che:
- i richiedenti possiedano i prerequisiti o i requisiti di cui al punto 4 ;
- siano rispettati i limiti e i divieti definiti al punto 5 ;
- a) per le domande presentate entro il 31/12/2000 le spese siano state effettuate dopo il 3/1/2000, (data di fatturazione);
b) per le domande presentate negli anni successivi, non siano iniziate le opere né effettuati gli acquisti prima della presentazione della domanda stessa.
La Provincia approva/non approva il programma presentato o richiede integrazioni e modifiche.
Per le domande ritenute ricevibili viene richiesto il completamento della documentazione occorrente:
· Elaborati progettuali e computo metrico estimativo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e/o contratto di appalto corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
· Visure catastali relative a tutti i terreni aziendali, qualora non fossero già disponibili presso la Provincia;
· Preventivi di spesa per acquisto di dotazioni;
· Assenso della proprietà o parere della Provincia ai sensi dell’art. 16 della Legge 203/83.
Tale documentazione deve pervenire all’Ente, completa ed esaustiva, entro 45 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o dal verbale rilasciato nel corso del sopralluogo, pena la decadenza della domanda.
La
richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione
dell’istruttoria ai sensi della normativa vigente.
Per la
verifica della congruità dei preventivi di spesa
si fa riferimento al prezzario C.C.I.A.A.
della provincia di appartenenza.
Per le
opere possono essere ammessi lavori effettuati in economia,
chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo
massimo ammissibile di 40.000 Euro.
Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario C.C.I.A.A. della provincia di competenza, applicando un abbattimento forfetario del 25%.
Qualora la C.C.I.A.A. pubblichi il prezzario più volte all’anno, si fa riferimento al primo pubblicato nel corso dell’anno.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria esprime il proprio parere tramite verbale d’istruttoria.
La Provincia ogni quadrimestre formula ed aggiorna gli elenchi provinciali delle domande favorevolmente istruite, applicando i punteggi fissati al precedente punto 7, da inviare alla Direzione Generale Agricoltura con l’elenco dei beneficiari, come da modello di scheda riassuntiva (su supporto cartaceo ed informatico) che verrà predisposto dalla D.G. Agricoltura.
Il provvedimento del Dirigente competente della Provincia deve contenere, per ogni beneficiario, l’indicazione di:
· importo totale ammesso a contributo;
· ripartizione dell’importo totale in quote o lotti di spesa che si sosterranno effettivamente nei diversi esercizi finanziari (con riferimento all’anno finanziario FEAOG-Garanzia) interessati dalla realizzazione dell’intervento;
· data di conclusione dell’intervento.
La Provincia comunica ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria, il relativo verbale e le modalità di ricorso. Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà ai sensi della L. 241/90 di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione.
Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l’esito dell’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste.
Se le memorie scritte vengono presentate nei termini indicati, la Provincia è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere, al richiedente e per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura, il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
L’invio degli elenchi deve avvenire secondo il seguente calendario:
· entro il 30 giugno per le domande pervenute entro il 31 marzo;
· entro il 31 ottobre per le domande pervenute entro il 31 luglio.
· entro il 28 febbraio per le domande pervenute entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Qualora non
possa essere rispettata la tempistica per l’invio degli elenchi
l’inserimento delle domande in graduatoria è rinviata al successivo
trimestre.
La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti delle Province, e comunque nel rispetto dei termini sopra indicati, è tenuta a:
· assumere il provvedimento regionale, suddiviso per Province e ottenuto combinando gli elenchi provinciali con le disponibilità finanziarie allocate sulla misura nei piani finanziari annuali del PSR;
· comunicare alle Province l’elenco delle domande finanziabili (con il relativo contributo) e l’elenco delle domande ammesse, ma non finanziabili.
La
Provincia, per le domande ammesse a finanziamento, dà comunicazione al
beneficiario, precisando le eventuali prescrizioni e la data ultima per la
richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione del programma
d’investimento, mentre per le domande ammesse, ma non finanziabili , comunica
al richiedente che le stesse mantengono validità per un periodo pari a 24 mesi
a partire dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria.
Per la realizzazione degli investimenti è previsto un periodo di tempo pari a 18 mesi a decorrere dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità a finanziamento del programma di investimento ed è ammessa, previa richiesta del beneficiario, la concessione di una sola proroga di sei mesi.
8.4
Erogazione
anticipi
Il richiedente può chiedere un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’organismo pagatore di importo pari all’anticipazione concessa maggiorata degli interessi di legge, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La fideiussione deve avere validità per l’intera durata dei lavori; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo e ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
Nel caso di opere edilizie, è necessario che il richiedente presenti la certificazione di inizio lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori.
In alternativa all’anticipazione di cui sopra, può essere autorizzata la concessione di una sola rata di acconto sulla base di uno stato d’avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori, pari ad almeno il 50% e non superiore al 90% del contributo.
8.5
Varianti al
programma d’investimenti
E’ consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d’investimenti, qualora giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.
La richiesta di variante, prima dell’esecuzione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.
8.6
Liquidazione
dei contributi
I beneficiari devono fare richiesta di liquidazione del contributo alla Provincia.
L’autorizzazione alla liquidazione del contributo, concessa dopo il sopralluogo finale, viene rilasciata sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.
Per le opere effettuate in economia, la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dall’applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti.
Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanzate relative ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.
Al momento dell’accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:
- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d’investimento;
- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- l’acquisizione del certificato di agibilità per le opere, anche mediante la procedura del “silenzio assenso” prevista dalla normativa vigente.
Il funzionario che esegue l’accertamento finale non deve coincidere con il funzionario istruttore.
Entro 15 giorni dall’accertamento finale la Provincia trasmette alla Regione, per l’inoltro all’Organismo pagatore, l’elenco dei beneficiari per la successiva liquidazione dell’aiuto.
8.7
Obblighi
e sanzioni
La
destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per
almeno 10 anni per le opere, 5 anni per le dotazioni aziendali e 3 anni per le
dotazioni informatiche.
La decorrenza dell’obbligo di mantenimento della destinazione agricola degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.
L’inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo.
L’impiego degli aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dal programma degli investimenti, comporta il recupero delle somme erogate.
9.
RICORSI
Avverso le comunicazioni di esiti dell’istruttoria sono esperibili alternativamente:
a) ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.
La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.
Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico.
10.
CONTROLLI
La Provincia provvede al controllo del 100% delle domande pervenute e al controllo del 100% dell’attuazione degli investimenti e degli impegni assunti.
Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati entro i primi 5 anni dall’ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.
NOTE
(1)
In
relazione all’acquisto di beni immobili (con esclusione dei terreni) si
specifica che:
I.
il bene immobile è costituito da un edificio già costruito e dal
terreno su cui è situato.
II.
Dovrà esser presentata una certificazione da parte di un libero
professionista qualificato e indipendente che attesti che il prezzo non supera
il valore di mercato e che l’immobile è conforme alla normativa vigente.
III.
L’immobile non deve aver beneficiato nei dieci anni precedenti di
finanziamenti nazionali o comunitari.
L’edificio
potrà essere utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto.
(2)
L’acquisto di macchine e
attrezzature usate può essere considerato ammissibile in casi debitamente
giustificati, qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti
condizioni:
I.
una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del
materiale e confermi che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo
nazionale o comunitario;
II.
l’acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio
particolare per il programma, o essere imposto da circostanze eccezionali
(materiale nuovo non disponibile se non in tempi lunghi che minaccia la buona
realizzazione del programma di investimento);
III.
riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario)
rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon
rapporto costi/benefici per l’operazione;
IV.
le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono
essere adeguate alle esigenze del programma di investimento.
(3)
Si precisa che: essicatoi, impianti
di mungitura, pese ed altri impianti similari, sono considerati come opere
quando sono fissi e tutt’uno con le relative opere edili.
Ad esempio, nella costruzione di una stalla ex-novo, l’impianto di
mungitura è considerato parte integrante dell’opera e quindi finanziabile con
la percentuale propria delle opere; mentre, nel caso in cui l’investimento
preveda l’installazione del solo impianto di mungitura in una stalla
esistente, tale impianto è considerato come dotazione aziendale e quindi la
percentuale dell’aiuto è quello delle stesse.
(4)
Per i programmi di
investimento presentati da imprenditori ricadenti sia in zona svantaggiata, ai
sensi dell’articolo 18 del Regolamento, che in zona obiettivo 2, si applica la
percentuale più favorevole. L’elenco
dei Comuni ricadenti in zona obiettivo 2 è riportato nell’allegato 2.
(5)
I
parchi e le aree protette sono esclusivamente quelli approvati con legge.
(6)
L’elenco dei Comuni è riportato nell’allegato 1.
(7)
Ovvero
in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni
straordinarie nell’anno precedente alla presentazione.
(8)
Per il 1999 il reddito di riferimento extra-agricolo è pari a £.39.670.000
(Euro. 20.487,85).
(9)
Per i
beneficiari, esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione IRAP,
possono essere utilizzate le tabelle dei Redditi Lordi Standard.
(10)
Imprenditore agricolo a titolo principale
a)
è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica
all’attività agricola, svolta il qualità di proprietario, affittuario
conduttore, coltivatore diretto, colono o mezzadro, coadiuvante familiare in
forma stabile e permanente, almeno il 50% del proprio tempo complessivo di
lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50% del proprio reddito globale.
Vengono stralciati dal computo i redditi da capitale o da partecipazioni.
b)
ove l’imprenditore agricolo a titolo principale operi nei territori
montani o svantaggiati, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28
aprile 1974, sull’agricoltura di montagna e di talune zone disagiate, e
successive modifiche e integrazioni, il limite di reddito contenuto alla
precedente lettera a) è ridotto al 25%, relativamente al reddito di lavoro
globale, semprechè il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne
all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale
dell’imprenditore.
c)
sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:
c.1)
le
società di fatto, le imprese familiari, le società semplici, le società in
nome collettivo, le società in accomandita semplice, quando almeno
la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale. L’atto costitutivo delle società in nome collettivo e
delle società in accomandita
semplice, deve prevedere l’esercizio prevalente della attività agricola;
c.2)
le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché
quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando per
l’esercizio di tali attività ricorrano, normalmente ed in modo continuativo,
ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità
non superiore alla metà di quanto complessivamente trasformato. Almeno la metà
dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c.3)
le società di capitali aventi per oggetto l’attività agricola di
conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della
produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia detenuto per
almeno il 50% da imprenditori agricoli a titolo principale. Il reddito derivante
dalla parte agricola deve essere almeno il 50% del reddito complessivo e
l’approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da
trasformare non può eccedere il limite quantitativo della metà di quelli
complessivamente trasformati.
(11) Il punteggio si attribuisce solo nel caso in cui almeno uno dei beneficiari sia donna.