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Benessere animale e norme sanitarie 

Movimentazione degli animali con il modello IV, le istruzioni per la sua corretta compilazione

Sul modello per la movimentazione vanno riportate correttamente tutte le informazioni necessarie

Con decreto 16 maggio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 2007), il Ministero della Salute ha modificato il modello IV - documento di accompagnamento (pubblicato a pagina 4 del numero di ottobre 2007 di Impresa Agricola) d del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" per renderlo compatibile con le informazioni richieste per la documentazione di trasporto previsto da regolamento (CE) 1/2005
Ricordando che il modello IV � la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti:
- l'identificazione (parte A),
- le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B),
- la destinazione (parte C),
- i dati del trasportatore (parte D), e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E), ed utilizzando il mod. di colore rosa se il capo � spostato da un allevamento; verde se � spostato da una stalla di sosta e giallo se � spostato da una fiera o mercato, di seguito riportiamo alcune note sulla compilazione dello stesso modello.
Colore Qualora non si utilizzi un modello gi� predisposto su carta colorata ma si voglia utilizzare un modello su carata bianca, nel riquadro in alto a sinistra (nella sritta �colore�) va indicato il diverso colore del modello (rosa-giallo-verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali cos� come specificato dal Dpr 317/96. 
Numerazione Il riquadro in alto a destra (n��) va compilato ai fini di attribuire ai documenti di provenienza una numerazione progressiva. La modalit� di tale numerazione � stata stabilita dai Servizi veterinari regionali.
Identificazione delle strutture I codici che identificano le varie strutture, sia di partenza che di arrivo degli animali, vanno indicati accuratamente nell'apposito riquadro previsto sul modello, dopo aver barrato la tipologia della struttura. Qualora la struttura di destinazione sia un'azienda avicola a carattere non commerciale e che alleva fino ad un massimo di 250 capi non � obbligatorio riportare il codice aziendale della struttura di destinazione. Per quanto riguarda le strutture non specificate nel modello va barrata la voce "altro" indicando successivamente "denominazione" e "indirizzo".
Identificazione degli animali Laddove richiesto dalla normativa di riferimento gli animali movimentati vanno correttamente riportati sul modello tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni animale. Non � ammessa alcuna forma di abbreviazione del codice identificativo, fatti salvi i casi in cui dopo aver trascritto per intero il primo codice identificativo l'eventuale abbreviazione non comprometta la chiara identificazione degli animali movimentati (per es. IT06099018608 -609-610-611-612). Qualora il numero degli animali movimentati non consenta di trascrivere tutti i codici nell'apposito spazio previsto sul modello � consentito allegare al modello un apposito elenco. Tale elenco dovr� riportare in alto a destra lo stesso codice del modello di trasporto e sar� controfirmato dal detentore degli animali, dal trasportatore e dal veterinario ufficiale che ha rilasciato l'attestazione sanitaria. 
Completezza delle informazioni Tutte le informazioni previste dal modello di trasporto devono essere fornite con attenzione, in modo chiaro e completo in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto. La firma del detentore apposta sotto il riquadro C � valevole per tutto quanto riportato nei riquadri soprastanti. Per quanto riguarda il n. di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorit� rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo. 
Validit� Il presente modello � utilizzabile per la movimentazione di tutte le specie animali ad eccezione di volatili da cortile, conigli, selvaggina e ratiti (uccelli corridori come lo struzzo) da inviare al macello e per i quali si continua ad utilizzare il documento di accompagnamento al macello di cui al Dm 11 febbraio 2003 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2003). La validit� dell'attestazione sanitaria sar� specificata dal veterinario ufficiale sulla base delle normative di riferimento delle diverse malattie. In caso di attestazioni riguardanti pi� malattie dovr� tenersi conto della validit� pi� breve.

Ottobre 2007

 


 

Attivit� di informazione anno 2007 che � stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Lombardia, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il FEASR