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Benessere animale e norme sanitarie 

Igiene dei mangimi: le buone pratiche di alimentazione

E' entrato in vigore il regime sanzionatorio in materia mangimistica che riguarda anche i singoli allevatori

Il  15ottobre 2009  � entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142  "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009)  che fissa il regime sanzionatorio in materia. Le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nel decreto riguardano tutti gli obblighi e impegni previsti dal Regolamento (Ce) 183/2005 che stabilisce i requisiti per l�igiene dei mangimi. Lo scopo di questa regolamentazione comunitaria � quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e in particolare di garantire la sicurezza dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Sanzioni specifiche,  fino ad un massimo di 1.500 euro, sono previste anche a carico degli allevatori e quindi di coloro che utilizzano i mangimi che sono obbligati a rispettare talune prescrizioni in materia di buona pratica dell�alimentazione degli animali. 

Le Autorit� sanitarie, a cui compete l�attivit� di controllo, controlleranno a livello aziendale che i mangimi siano stoccati in maniera adeguata e separatamente da prodotti chimici che potrebbero essere fonte di contaminazione.

I mangimi devono essere stoccati distinti per tipo e destinazione e la loro somministrazione deve  in maniera corretta.

Le sanzioni si raddoppiano fino a 3.000 euro per gli operatori che non rispettano i requisiti igienici relativi agli impianti di lavorazione e possono arrivare anche a 6.000 euro nel caso in cui non vengano applicati i manuali Haccp e sia tenuta in ordine la relativa documentazione.

Nella scheda che segue sono  sintetizzate le buone pratiche per l'alimentazione animale

BUONE PRATICHE PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE

∙ Ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine animale da parte di fonti di pericolo fisico, biologico o chimico.

∙ Assicurare un adeguato periodo di riposo prima di consentire al bestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e residui del raccolto e tra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la contaminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi.

UNITA' E ATTREZZATURE DI STALLA

∙ Concepite in modo da poter essere adeguatamente pulite.

∙ Pulite a fondo e regolarmente per prevenire l�eventuale insorgere di pericoli.

∙ I prodotti chimici usati per la pulitura e l�igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali.

∙ Posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l�accesso all�unit� di produzione animale.

∙ Posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame, gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi.

∙ I mangimi e il materiale delle lettiere usati nell�unita di produzione animale sono cambiati con frequenza e non sono lasciati ammuffire.

SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

∙ I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell�alimentazione degli animali.

∙ Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti.

∙ Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali.

∙ I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

∙ Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta.

∙ Il mangime � manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate.

∙ I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

∙ I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

ACQUA

∙ L�acqua da bere � di qualit� adeguata agli animali allevati.

∙ Quando vi e motivo di temere una contaminazione derivante dall�acqua, sono adottate le misure necessarie a valutare e ridurre al minimo i rischi.

∙ Gli impianti di somministrazione dell�acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare.

PERSONALE
Possiede le necessarie abilit�, conoscenze e competenza.

La Cia-Confederazione italiana agricoltori, attraverso le proprie strutture, in particolare Agricoltura � vita, ha predisposto un manuale di corretta prassi igienica che � stato valutato conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore di Sanit� e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 11 Settembre 2008.

Il manuale predisposto dalla Cia costituisce un valido strumento per mettere in sicurezza le aziende, a cui andr� accompagnata un�azione per una semplificazione delle procedure, sfruttando anche le potenzialit� del Siarl.
I regolamenti Ce 852/2004 (relativo all'igiene degli alimenti) e 183/2005 (relativo all'igiene dei mangimi) richiedono infatti la notifica di registrazione di tutte la aziende agricole, che pu� essere semplificata con comunicazioni telematiche.

Scarica qui il testo completo del manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole, realizzato dalla Cia e validato dal Ministero della Salute

Novembre 2009