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Montagna e foreste

Norme forestali, importanti modifiche introdotte al regolamento

Le novit� interessano le procedure e la gestione dei boschi

La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, ha approvato il 19 gennaio 2010 alcune modifiche al  regolamento regionale 20 luglio 2007 n� 5 �Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)�   

Le modifiche al r.r. 5/2007 sono state pubblicate sul 1� supplemento Ordinario al Burl  n. 3 del 21 gennaio 2010 e sono entrate in vigore, come prevede lo Statuto regionale, dal 22 gennaio 2010.

In estrema sintesi, ricordiamo le principali novit�:

Nel Titolo I - Disposizioni generali:

� abolizione dell�art. 4 (Alberi di pregio), passaggio obbligato a seguito dell�abrogazione implicita dell�art. 14, comma 5, della l.r. 27/2004 da parte della l.r. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

Nel Titolo II - Procedure:

� modifica dell�art. 10 sulle procedure del pronto intervento;

� definizione di �taglio colturale�, soggetto alle previsioni dell�art. 50, comma 7, TU, che non comprende pi� il �taglio di manutenzione� di cui agli art. 58, 59, 60 e 61;

� obbligo di piedilista di martellata per le fustaie nel progetto e relazione di taglio;

� autorizzazione (soggetta a silenzio assenso) per i tagli colturali nei boschi da seme ;

Nel Titolo III � Gestione dei boschi:

� obbligo di servirsi di imprese qualificate (impresa boschiva, impresa agricola qualificata, consorzio forestale) o di un ente pubblico per

i tagli di utilizzazione o diradamenti di oltre due ettari di superficie;

� i proventi della sanzioni nel settore forestale (compresa la trasformazione del bosco o del suolo) possono essere utilizzate anche per la prima stesura del PIF o per azioni di informazione, divulgazione o assistenza tecnica sulle attivit� selvicolturali;

� si specifica che si considera singolo intervento ci� che viene richiesto al taglio sulla medesima propriet� in due anni. Nel caso di boschi

soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ci� che viene assegnato agli aventi diritto nell�arco di due anni;

� modifica delle prescrizioni sulla sistemazione degli scarti delle lavorazioni in bosco, in particolare sulla loro combustione;

� modifica delle prescrizioni e definizioni sui boschi di neoformazione;

� modifica del numero di alberi da rilasciare per ettaro per l�invecchiamento a tempo definito: uno ogni mezzo ettaro in tutti i boschi,

tranne i castagneti da frutto e nei boschi sottoposti al taglio di manutenzione di cui agli art. 58, 59, 60 e 61; sono state modificate anche le prescrizioni;

� modifica delle prescrizioni sulle potature in prossimit� degli appostamenti venatori fissi;

� modifica delle prescrizioni sui castagneti da frutto;

� obbligo di salvaguardia delle specie arbustive utili per la fauna selvatica;

� obbligo di autorizzazione per i �percorsi sospesi�;

� � stato chiarito, quanto gi� disposto precedentemente, che tutte le fustaie possono essere tagliate con �taglio a buche� di dimensioni fino a 1.000 mq, a patto che si rispetti il turno minimo.

� modifica delle prescrizioni sull�obbligo di avviamento a fustaia dei cedui invecchiati;

� modifica delle prescrizioni sull�estensione massima delle tagliate nei cedui;

� modifica delle prescrizioni sull�et� delle matricine nei cedui;

� divieto di effettuare ripuliture nei siti natura 2000 (anche SIC) nel periodo primaverile � inizio estivo;

� divieto di effettuare tagli a raso nei siti natura 2000 (anche SIC) nel periodo primaverile � inizio estivo;

� scaglionamento del termine della stagione silvana nei siti natura 2000 (anche SIC), in base all�altitudine, e divieto di proroga di detti termini;

� divieto di transito con mezzi cingolati e di movimentare il legname o altri materiali a strascico nei siti natura 2000 (anche SIC) in tutto l�anno;

� obbligo di gestire alcuni tipi forestali particolarmente rari a fustaia nei siti natura 2000 (anche SIC);

� regolamentazione del pascolo della capre in bosco;

� divieto di realizzare taglio della vegetazione in prossimit� di corsi d�acqua, naturali o artificiali, nel periodo intercorrente fra la fine della stagione di taglio del ceduo e il 31 luglio in tutti i boschi (anche fuori dai siti natura 2000), salvo deroga espressa da rilasciarsi compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica;

Nel Titolo V � Infrastrutture forestali e altre norme:

� modifica delle prescrizioni sui tagli nei boschi pubblici;

� inserimento di prescrizioni sui tagli nei boschi gravati da uso civico;

� modifica delle prescrizioni sulle infrastrutture temporanee (es. piste forestali per l�esbosco);

Negli allegati:

� integrazione del glossario;

� integrazione delle specie esotiche a carattere infestante che � vietato usare in tutte le attivit� selvicolturali, realizzazione di nuovi boschi (es. misura 221 e 223, sistemi verdi) compresi;

 

Si ricorda  che alcune delle modifiche ed integrazioni del TU recentemente apportate -   Legge regionale 1 febbraio 2010 - n. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) riguardano particolarmente il settore forestale. Il fatto che le modifiche normative siano state approvate dopo quelle regolamentari ha giuridicamente impedito di recepire le novit� nel r.r. 5/2007. Tuttavia, in caso di contrasto fra legge e regolamento prevale, come noto, quanto contenuto in legge. Fra le novit�, ricordiamo:

� possibilit� di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco nei boschi d�alto fusto privi di PIF anche per adeguamento igienico sanitario o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge;

� in assenza di piani forestali, anche le attivit� selvicolturali che osservano le prescrizioni dei piani di gestioni sono esonerate dalla valutazione di incidenza;

� l�installazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci) � soggetta alle stesse norme per il permesso di taglio (non vi � pi� l�autorizzazione del Sindaco);

� le sanzioni per mancata presentazione della denuncia di taglio o di allegati � triplicata; sono previste sanzioni pi� severe per il mancato rilascio di matricine, riserve e piante da destinare all�invecchiamento a tempo indefinito.

Per quanto riguarda l�installazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci), in attesa della predisposizione del nuovo applicativo Lombardia Informatica (LISPA) sulla presentazione delle denunce di taglio, che permetter� di georeferenziare queste linee di esbosco e di trasmettere automaticamente i dati alla Protezione Civile, si forniscono alcune indicazioni operative.

� Nella denuncia di taglio � necessario indicare, nel campo note, la volont� di posare una linea di esbosco aerea, dettagliando il pi� possibile.

� E� necessario poi inviare all�Ente forestale, insieme alla copia cartacea della denuncia o richiesta di autorizzazione (per le aree protette), una cartina in adeguata scala indicante il tragitto.

� L�ente forestale comunica la presenza del sistema di esbosco all�ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Sato e al centro operativo antincendio boschivo, nonch� alle competenti autorit� aeronautiche per la sicurezza dei voli.

 

 

Gennaio 2010