Il
nuovo quadro normativo del bio
Quattro
sono i nuovi Regolamenti comunitari che a partire
dal 1° gennaio introducono modifiche nelle norme
di produzione, nelle regole del controllo e
nell'etichettatura.
Si tratta del
- Regolamento CE 834/2007 del Consiglio,
che è il regolamento base;
- Regolamento CE 889/2008 della
Commissione, che detta le regole tecniche di
attuazione;
- Regolamento CE 967/2008 del
Consiglio, relativo all'etichettatura dei prodotti
biologici;
- Regolamento CE 1254/2008 relativo ai lieviti e
ai mangimi.
I Regolamenti 834/2007, 889/2008 e 1254/2008 sono
entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Il
regolamento 967/2008 sull'etichettatura entrerà
in vigore il 1° luglio 2010.
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le fasi
della produzione, preparazione, distribuzione. Non
sono previste norme per la ristorazione collettiva
e privata bio, ma gli Statii membri sono
autorizzati a regolamentare questo comparto.
I Regolamenti si applicano ai prodotti agricoli
vivi o non trasformati, ai prodotti trasformati
destinati ad essere utilizzati come alimenti, ai
mangimi, al materiale di propagazione vegetativa e
alle sementi. Continua ad applicarsi alle
attività di raccolta di vegetali selvatici, e,
questa è una novità, ai lieviti utilizzati come
alimenti e mangimi, alla raccolta e coltivazione
delle alghe, alla produzione di animali per l'acquacoltura.
Le principali novità
- Le norme di produzione vengono estese alla
vinificazione,ai lieviti utilizzati come alimenti
e come mangimi, e alle alghe (ma allo stato
attuale acquacoltura e vinficazione biologica
richiedono ulteriori disposizioni integrative a
livello di Unione Europea).
- Il sistema di controllo viene esteso alla
distribuzione.
- E' esplicito il divieto di "produzione
senza terra".
- L'azienda deve produrre e conservare documenti
che giustifichino la necessità dell'uso di
fertilizzanti, ammendanti e prodotti consentiti
per la difesa.
- Si ribadisce l'assoluto divieto di utilizzo di
OGM; è definito un modulo di dichiarazione dei
fornitori di prodotti e sostanze (assenza di OGM).
- La soglia di contaminazione accidentale da OGM
fissata per i prodotti bio è la medesima già
prevista per i prodotti convenzionali: la presenza
di OGM oltre la soglia dello 0,9% deve essere
obbligatoriamente indicata in etichetta e il
prodotto non può essere commercializzato come bio.
Le norme tecniche Sincert definiscono tuttavia una
soglia più bassa (0,1%) e prevedono che per
valori compresi tra 0,01 e 0,1 si debba dimostrare
la casualità dell'evento da parte del richiedente
licenziatario.
- L'intera azienda agricola deve essere gestita in
conformità al metodo biologico; tuttavia, a
specifiche condizioni, un'azienda può essere
suddivisa in unità ben distinte: per esempio per
piante anche della stessa specie, ma di varietà
distinte e facilmente distinguibili. Se non si
pratica l'agricoltura biologica in tutte le unità
aziendali, terra animali e prodotti devono essere
tenuti separati e la separazione ben documentata.
- Flessibilità: la concessione di deroghe alle
norme di produzione è prevista, ma è
centralizzata, cioè deve essere accordata dalla
Commissione.
- Nelle preparazioni alimentari occorre limitare
l'uso di additivi, ingredienti non bio con
funzioni sensoriali e tecnologiche, in modo che
siano utilizzati al minimo e solo nei casi di
impellente necessità tecnologica o a fini
nutrizionali specifici.
- Etichettatura:
* si può utilizzare la dicitura
"prodotto biologico";
* si possono utilizzare anche
abbreviazioni come "bio" ed
"eco";
* la dicitura prodotto biologico si
può applicare solo per prodotti con un contenuto
di ingredienti bio superiore al 95%;
* è consentita l'indicazione della
presenza di ingredienti bio anche in prodotti non
bio;
* l'uso del marchio biologico europeo
in etichetta è reso obbligatorio dal 1°
luglio 2010;
* è consentito l'uso in etichetta di
marchi biologico nazionali e anche privati;
* è obbligatorio indicare l'origine
delle materie prime che costituiscono i prodotti
come "UE" o "Extra UE".
- Gli organismi di controllo del bio devono
obbligatoriamente essere accreditati ISO 65 (EN
45011).
Febbraio
2009