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Il nuovo quadro normativo del bio

Quattro sono i nuovi Regolamenti comunitari che a partire dal 1° gennaio introducono modifiche nelle norme di produzione, nelle regole del controllo e nell'etichettatura.
Si tratta del 
- Regolamento CE 834/2007 del Consiglio, che è il regolamento base;
- Regolamento CE 889/2008 della Commissione, che detta le regole tecniche di  attuazione;
- Regolamento CE 967/2008 del Consiglio, relativo all'etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento CE 1254/2008 relativo ai lieviti e ai mangimi.

I Regolamenti 834/2007, 889/2008 e 1254/2008 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Il regolamento 967/2008 sull'etichettatura entrerà in vigore il 1° luglio 2010.

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le fasi della produzione, preparazione, distribuzione. Non sono previste norme per la ristorazione collettiva e privata bio, ma gli Statii membri sono autorizzati a regolamentare questo comparto.

I Regolamenti si applicano ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, ai mangimi, al materiale di propagazione vegetativa e alle sementi. Continua ad applicarsi alle attività di raccolta di vegetali selvatici, e, questa è una novità, ai lieviti utilizzati come alimenti e mangimi, alla raccolta e coltivazione delle alghe, alla produzione di animali per l'acquacoltura.

Le principali novità
- Le norme di produzione vengono estese alla vinificazione,ai lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi, e alle alghe (ma allo stato attuale acquacoltura e vinficazione biologica richiedono ulteriori disposizioni integrative a livello di Unione Europea).
- Il sistema di controllo viene esteso alla distribuzione.
- E' esplicito il divieto di "produzione senza terra".
- L'azienda deve produrre e conservare documenti che giustifichino la necessità  dell'uso di fertilizzanti, ammendanti e prodotti consentiti per la difesa.
- Si ribadisce l'assoluto divieto di utilizzo di OGM; è definito un modulo di dichiarazione dei fornitori di prodotti e sostanze (assenza di OGM).
- La soglia di contaminazione accidentale da OGM fissata per i prodotti bio è la medesima già prevista per i prodotti convenzionali: la presenza di OGM oltre la soglia dello 0,9% deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta e il prodotto non può essere commercializzato come bio. Le norme tecniche Sincert definiscono tuttavia una soglia più bassa (0,1%) e prevedono che per valori compresi tra 0,01 e 0,1 si debba dimostrare la casualità dell'evento da parte del richiedente licenziatario.
- L'intera azienda agricola deve essere gestita in conformità al metodo biologico; tuttavia, a specifiche condizioni, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte: per esempio per piante anche della stessa specie, ma di varietà distinte e facilmente distinguibili. Se non si pratica l'agricoltura biologica in tutte le unità aziendali, terra animali e prodotti devono essere tenuti separati e la separazione ben documentata.
- Flessibilità: la concessione di deroghe alle norme di produzione è prevista, ma è centralizzata, cioè deve essere accordata dalla Commissione.
- Nelle preparazioni alimentari occorre limitare l'uso di additivi, ingredienti non bio con funzioni sensoriali e tecnologiche, in modo che siano utilizzati al minimo e solo nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici.
- Etichettatura:
   * si può utilizzare la dicitura "prodotto biologico";
   * si possono utilizzare anche abbreviazioni come "bio" ed "eco";
   * la dicitura prodotto biologico si può applicare solo per prodotti con un contenuto di ingredienti bio superiore al 95%;
   * è consentita l'indicazione della presenza di ingredienti bio anche in prodotti non bio;
   * l'uso del marchio biologico europeo in etichetta è reso obbligatorio dal 1° luglio 2010;
   * è consentito l'uso in etichetta di marchi biologico nazionali e anche privati;
   * è obbligatorio indicare l'origine delle materie prime che costituiscono i prodotti come "UE" o "Extra UE".
- Gli organismi di controllo del bio devono obbligatoriamente essere accreditati ISO 65 (EN 45011).

                                                                           Febbraio 2009


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